A seguito di numerose segnalazioni pervenute al ministero dell’Economia e delle Finanze sulla circostanza che alcuni Comuni hanno emanato un apposito modello, valido nel loro territorio, ai fini della dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili, la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale dello stesso Mef è intervenuta, con la risoluzione n. 3/Df del 25 marzo 2015, per specificare che il modello di dichiarazione Tasi non può essere diverso per ciascun Comune.
Dalla lettura delle norme che disciplinano tale tributo emerge chiaramente che il modello di dichiarazione deve essere unico e adottato con decreto del ministro dell’Economa e delle Finanze. Il Comune deve solo provvedere a mettere a disposizione il modello, ma non ha anche l’onere di predisporlo.
Dopo che i vari tributi locali, in virtù de
ll’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono confluiti nell'Imposta unica comunale (Iuc), è emersa la volontà del legislatore di predisporre per essi alcune disposizioni comuni, vista la loro stretta interconnessione.
Proprio per tali ragioni, il successivo comma 687 precisa che “ai fini della dichiarazione relativa alla Tasi si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'Imu”.
Ne deriva, dunque, che anche per quanto riguarda la dichiarazione Tasi, il modello valido da utilizzare è quello approvato con decreto del Mef, in analogia a quanto espressamente previsto dal Dl n. 201/2011 per l’Imu, e non quello deliberato dal Comune.