Notizia

Completamento delle proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione aziendale

Pubblicato il 24 marzo 2015 Il Sole 24 Ore;Italia Oggi

Facendo seguito alla circolare n. 1 del 22 gennaio 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 9 del 20 marzo 2015, ha comunicato che, in attuazione dell’art. 3, comma 3-septies, D.L. n. 192/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 11/2015, al fine di consentire il completamento dei piani di gestione degli esuberi a 24 mesi già concordati con accordi sottoscritti in sede ministeriale, possono essere autorizzati i trattamenti relativi al secondo anno di crisi per cessazione di attività che hanno avuto inizio nel corso dell'anno 2015 fino a concorrenza delle contingentate risorse finanziarie.

 

 Pertanto, la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali provvederà ad emanare, previa istruttoria relativa alla verifica dei presupposti normativi, decreti di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale fino a concorrenza del sopra citato limite di risorse finanziarie stanziate, riferendosi anche a programmi del secondo anno di proroga della CIGS per cessazione aziendale — oggetto di accordi già stipulati in sede ministeriale - che abbiano avuto inizio oltre il limite temporale del 31 dicembre 2014 e, comunque, entro il 31 dicembre 2015.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).