Facendo seguito alla circolare n. 1 del 22 gennaio 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 9 del 20 marzo 2015, ha comunicato che, in attuazione dell’art. 3, comma 3-septies, D.L. n. 192/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 11/2015, al fine di consentire il completamento dei piani di gestione degli esuberi a 24 mesi già concordati con accordi sottoscritti in sede ministeriale, possono essere autorizzati i trattamenti relativi al secondo anno di crisi per cessazione di attività che hanno avuto inizio nel corso dell'anno 2015 fino a concorrenza delle contingentate risorse finanziarie.
Pertanto, la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali provvederà ad emanare, previa istruttoria relativa alla verifica dei presupposti normativi, decreti di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale fino a concorrenza del sopra citato limite di risorse finanziarie stanziate, riferendosi anche a programmi del secondo anno di proroga della CIGS per cessazione aziendale — oggetto di accordi già stipulati in sede ministeriale - che abbiano avuto inizio oltre il limite temporale del 31 dicembre 2014 e, comunque, entro il 31 dicembre 2015.