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No all’autorizzazione della DTL per gli animatori minorenni

Pubblicato il 24 marzo 2015 Il Sole 24 Ore;Italia Oggi

Ai sensi dell’art. 4, comma 2, L. n. 977/1967, l’impiego di minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo - ammissibile previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale - va preventivamente autorizzato dalle Direzioni Territoriali del Lavoro, purché si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.

 

 Stante quanto sopra, con la risposta all’interpello n. 7 del 24 marzo 2015, il Ministero del Lavoro ha evidenziato che le attività indicate dalla norma, per le quali è richiesta espressamente la preventiva autorizzazione al lavoro della DTL, devono essere intese in senso stretto, ovvero esclusivamente come quelle aventi il contenuto tipico delle prestazioni rese nei diversi ambiti sopra menzionati.

 

 Alla luce della giurisprudenza, la quale ritiene che nel “settore dello spettacolo” siano annoverabili le sole attività dirette alla “rappresentazione di tipo teatrale, cinematografico o televisivo, oppure alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato da un pubblico presente o lontano” (cfr. Cass., sez. lav., n. 21829/2014), non risulta necessario richiedere l’autorizzazione preventiva della DTL per l’impiego dei minori nell’espletamento dell’attività di animatore.

 

 Infatti, tale attività non appare volta alla realizzazione di spettacoli, bensì all’accoglienza ed intrattenimento degli ospiti di strutture ricettive o turistiche.

 

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