La notifica di atti impositivi effettuata per tramite di un soggetto di posta privato e non da Poste Italiane va considerata inesistente, con conseguente nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, degli atti medesimi.
Nelle procedure amministrative e giudiziarie, infatti, la consegna e la spedizione mediante raccomandata affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che l'articolo 1 del Decreto legislativo n. 261/1999 ricollega alla nozione di invii raccomandati e devono, pertanto, considerarsi inesistenti. E' quanto ribadito dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso nel testo della sentenza n. 1077/03/14 depositata il 12 dicembre 2014.