In attuazione del Dl 167/90, convertito con modificazioni dalla legge 227/1990, in materia di imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera da soggetti residenti nel comune di Campione d’Italia, in data 31 marzo 2015, l’Agenzia delle Entrate ha emanato un apposito provvedimento – n. prot. 2015/44910 – con il quale si prevedonospecifiche disposizioni in materia di voluntary disclosure per i suddetti cittadini, in considerazione della particolare collocazione geografica del Comune in questione.
Il Direttore Rossella Orlandi, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme sul rientro dei capitali, ha disposto una sostanziale equiparazione tra i cittadini di Campione d’Italia e i cosiddetti cittadini transfrontalieri, che risultano già esonerati dalla normativa vigente.
Nello specifico, dunque, il provvedimento sancisce che i contribuenti residenti nel comune di Campione d’Italia si possono avvalere della procedura di collaborazione volontaria mediante l’emersione degli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera, sebbene gli stessi già beneficino dell’esonero dagli obblighi di regolarizzazione delle violazioni sul monitoraggio fiscale. Pertanto, anche se tali cittadini risultano esonerati della compilazione del quadro Rw, essi possono accedere alla procedura di collaborazione volontaria, senza raddoppio dei termini di accertamento, non solo limitatamente alle disponibilità detenute in istituti elvetici, derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici o da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera, ma anche con riferimento agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenuti in Svizzera oltre che per i redditi derivanti, a qualunque titolo, dalla loro dismissione o utilizzazione.
Assofiduciaria
Altre importanti precisazioni in materia di voluntary disclosure sono giunte dalla circolare com_2015_051 che Assofiduciaria, lo scorso 25 marzo, ha messo a disposizione delle proprie associate.
Nel documento viene chiarito il ruolo delle società fiduciarie nella procedura della voluntary disclosure, con specifica attenzione al ruolo che il legislatore ha voluto assegnare proprio alle società fiduciarie nella procedura di rientro delle attività detenute illecitamente all’estero.
Viene riconosciuta la procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali anche in caso di cosiddetto rimpatrio giuridico. Pertanto, per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni in misura pari alla metà del minimo edittale, l’Amministrazione Finanziaria considererà trasferite in Italia anche le attività finanziarie e patrimoniali che, in alternativa al rimpatrio fisico, vengono affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti, tra cui anche le società fiduciarie, sempre che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.