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Raddoppio dei termini, ultimo giorno con le vecchie regole

Pubblicato il 01 settembre 2015 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il 2 settembre 2015, con l'entrata in vigore del decreto legislativo sulla certezza del diritto (Dlgs 128/2015 pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 190 del 18 agosto 2015), scattano le nuove regole del raddoppio dei termini di decadenza dall’accertamento in presenza di violazioni penali tributarie.

L’articolo 2 del Dlgs citato introduce un limite alla disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento in caso di reato tributario: il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini. Dunque il termine ordinario è raddoppiato solo in caso di denuncia all’autorità giudiziaria da parte dell’Amministrazione finanziaria inviata entro i termini ordinari dell’accertamento.

Dunque, chi vuole accedere alla voluntary disclosure può farlo con tranquillità anche per le attività e le imposte riferite ad annualità per le quali siano scaduti i termini per l’accertamento fiscale.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 ottobre 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 ottobre 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 ottobre 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 ottobre 2026
Irpef Ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel terzo trimestre per:partecipazioni non qualificate;partecipazioni qualificate, derivanti da uti...