E' stata formulata istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate per sapere qual è l'esatto trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette, da applicare alla plusvalenza realizzata dalla cessione di un'azienda familiare.
Analogamente, trattandosi di azienda ricevuta in donazione, il contribuente (persona fisica che in un secondo momento ha costituito l’impresa familiare con i propri figli ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del Tuir), chiede di sapere quale tipo di tassazione – ordinaria o separata – debba essere applicata al reddito conseguito.
L'Agenzia esprime la sua posizione al riguardo nella risoluzione n. 78 del 31 agosto 2015.
Il primo chiarimento reso in merito al trattamento fiscale da applicare all'eventuale plusvalenza realizzata dall'impresa familiare è che la plusvalenza è imputabile interamente in capo all'imprenditore, con la conseguenza di essere fiscalmente irrilevante per i collaboratori familiari.
La soluzione è conforme al precedente orientamento agenziale relativo al conferimento d'azienda, secondo il quale il titolare dell'impresa familiare deve liquidare ai collaboratori l'incremento patrimoniale senza che tale operazione rivesta rilevanza fiscale. Tale principio va esteso anche alla plusvalenza generata dalla cessione d'azienda, trattandosi in entrambi i casi di operazioni “realizzative”, con unica differenza che nella cessione il prezzo è monetizzato, mentre nel conferimento il corrispettivo è rappresentato da quote di partecipazione.
Relativamente al quesito se la plusvalenza da cessione costituisca reddito diverso (articolo 67 del Tuir), oppure reddito di impresa, e se possa optarsi per la tassazione separata, tenuto conto che l’azienda è stata costituita da oltre cinque anni considerando anche il periodo decorso in capo al donante, la risoluzione n. 78/E/2015 stabilisce che il provento derivante dalla cessione si qualifica come reddito di impresa anche se l’azienda era pervenuta al cedente per donazione.
Inoltre, è riconosciuta la possibilità al contribuente di optare per la tassazione separata delle plusvalenze realizzate, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera g, del Tuir, e nel computo del periodo di possesso assume rilevanza anche il periodo in cui l'azienda era posseduta dal donante.