La Corte di Giustizia dell’Unione europea con le conclusioni raggiunte nella sentenza relativa alla causa C-386/14, boccia la normativa francese in materia di tassazione dei dividendi, che prevede un trattamento meno favorevole per gli utili distribuiti da società estere rispetto a quelli erogati da società residenti in Francia.
Secondo gli eurogiudici la normativa francese, che consente di dedurre quote di spese e oneri soltanto per le controllate nazionali, non è conforme al diritto Ue in quanto contrasta con l’articolo 49 del TFUE, che tutela la libertà di stabilimento.
La questione oggetto della controversia riguardava una multinazionale francese, che si era vista negare dallo Stato francese il rimborso dell'imposta prudenzialmente pagata su una serie di dividendi ricevuti dalle sue controllate stabilite in vari Paesi europei. Secondo la legge nazionale, infatti, i dividendi percepiti da una società controllante sulle partecipazioni che essa detiene in altre società possono essere dedotti dalla base imponibile, ad eccezione di una quota forfettaria pari al 5% corrispondente a spese e oneri relativi alle stesse partecipazioni. Ma, se i dividendi provengono da società appartenenti ad un gruppo fiscale integrato, anche tale quota è deducibile, cosicché tutti dividendi non risultano assoggettati ad imposizione. Ciò vale, però, solo nel caso di società stabilite in Francia, con evidente disparità di trattamento fiscale per i dividendi delle altre controllate con sede negli altri Stati membri.
Di qui, la conclusione della Corte Ue secondo cui nei rapporti “madre-figlia” deve esserci una sostanziale parità di trattamento per i dividendi di tutte le società controllate. Dunque, gli Stati membri dell'Unione europea non possono prevedere l'esenzione totale per gli utili distribuiti dalle società controllate stabilite nello stesso Stato della controllante, assoggettando invece a tassazione parte dei dividendi versati dalle controllate residenti in un altro Stato membro.