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Assistenza fiscale. La Svizzera collabora anche in caso di dati rubati

Pubblicato il 03 settembre 2015 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Svizzera è disponibile ad una collaborazione in ambito fiscale anche nel caso di dati e informazioni trafugati, purché lo Stato richiedente non abbia svolto un ruolo attivo nel procurarsi i dati illeciti oggetto della richiesta di cooperazione.

Lo ha deciso il Consiglio federale di Berna nell'ambito di una revisione della normativa sull'assistenza amministrativa fiscale, dopo due anni dalla bocciatura di un progetto di legge simile a causa dell'opposizione dei Cantoni, dei partiti politici e delle associazioni economiche.

La revisione del testo di legge sull'assistenza amministrativa, approvato il 2 settembre dal Consiglio federale ed in consultazione fino al prossimo 2 dicembre, si è resa necessaria per tener conto delle conseguenze legate al furto dei dati bancari rubati dalla filiale ginevrina della banca Hsbc. I dati della cosiddetta Lista Falciani sono, infatti, stati forniti dalla Francia ad oltre 30 Paesi ed ora il governo svizzero prevede un incremento del numero di richieste d'assistenza.

Finora, la normativa in vigore in caso di informazioni sottratte illegalmente ha impedito l'assistenza amministrativa di Berna con gli altri Paesi. Ora, con la modifiche apportate, la Confederazione elvetica dovrebbe, invece, poter trattare le richieste d'assistenza basate sui dati illeciti e acquisiti da uno Stato, mediante un'ordinaria procedura di assistenza amministrativa o attraverso fonti pubbliche. Tuttavia, i contribuenti esteri avranno la possibilità di adire le vie legali per tutelarsi dallo scambio di dati bancari.

Condizione

Dall'esecutivo elvetico fanno sapere che “la Svizzera non entra nel merito di domande di assistenza amministrativa basate su dati rubati ottenuti da uno stato richiedente che ha avuto un comportamento attivo che esula da una procedura di assistenza amministrativa. (…) In futuro intendiamo invece entrare nel merito di domande basate su dati rubati, acquisiti dallo stato richiedente tramite un'ordinaria procedura di assistenza amministrativa o mediante fonti pubbliche e per il cui ottenimento non si è adoperato attivamente”.

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