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Consulenza “in abbonamento”, imponibile ad Iva anche se il servizio non è reso

Pubblicato il 04 settembre 2015 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Un contratto di abbonamento a servizi di consulenza legale, commerciale e finanziaria, rientra tra le prestazioni di servizi, ai fini Iva, dal momento che grazie a tale contratto il fornitore si rende disponibile ad erogare, all'occorrenza, una o più prestazioni di servizio determinate. Il momento di effettuazione della prestazione e di esigibilità dell'imposta coincide con la scadenza del periodo per il quale il pagamento è stato concordato.

Lo chiarisce la Corte di Giustizia Ue, nella sentenza relativa alla causa C-463/14 del 3 settembre 2015, intervenendo in una controversia che vedeva coinvolti i giudici bulgari, chiamati a decidere circa il diritto del committente nazionale di detrarre l'Iva addebitata dal fornitore in relazione ad un contratto di consulenza in abbonamento.

Il fisco locale aveva negato la detrazione, adducendo come motivazione la carenza di qualsiasi prova in merito alla natura e quantità dei servizi effettivamente forniti. I giudici nazionali, ritenendo che tale comportamento potesse contrastare con la direttiva Iva, hanno deciso di rivolgersi alla Corte di Giustizia Ue per sapere se il particolare tipo di contratto di consulenza fosse da considerare imponibile ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto e per conoscere l'esatto momento dell'esigibilità dell'Iva.

Due le questioni pregiudiziali

Nella sentenza del 3 settembre la Corte Ue specifica, relativamente alle due questioni pregiudiziali sollevate, quanto segue:

  • la nozione di prestazione di servizi ricomprende anche i contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza, nell'ambito dei quali il prestatore si è messo a disposizione del committente per tutta la durata del contratto e si è impegnato a non concludere altri contratti analoghi con i concorrenti del committente. Dunque, sono da considerarsi prestazioni imponibili ai fini Iva, con diritto a detrazione da parte del committente, anche i contratti di servizi on demand che prevedono un pagamento forfettario, a prescindere dal numero di prestazioni fornite e ricevute;

  • riguardo all'esigibilità dell'imposta, invece, viene precisato che essa si verifica alla scadenza del periodo in cui il pagamento è stato concordato, senza che possa rilevare se e quando nel periodo il committente ha effettivamente usufruito dei servizi. Ciò che conta è che il fornitore sia rimasto a disposizione del cliente per fornirgli consulenze su richiesta, indipendentemente dal fatto che nel periodo considerato il prestatore abbia o meno effettivamente fornito consulenze al cliente.

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