Con sentenza n. 35912 depositata il 3 settembre 2015, la Corte di cassazione ha confermato la statuizione con cui il Gip del Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato un’istanza volta all’applicazione dell’istituto della continuazione, e quindi di un trattamento sanzionatorio più benevolo, con riferimento ai reati di omesso versamento dell’Iva per gli anni di imposta 2006 e 2007 attribuiti al soggetto ricorrente per mezzo di due diversi decreti penali di condanna.
Quest’ultimo, in particolare, aveva lamentato che l’organo giudicante non avesse valutato la circostanza che le omissioni da lui poste in essere erano dipese da un unico momento volitivo derivato dalla gravissima situazione economica in cui la società a lui riconducibile si era trovata.
Sul punto la Suprema corte ha ricordato come la valutazione della sussistenza dell’unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, sindacabile, in sede di legittimità, solo ove non sorretta da adeguata motivazione.
E secondo la Cassazione, nel caso in esame il giudice dell’esecuzione aveva correttamente interpretato il parametro normativo riferito all’istituto della continuazione.
Ed infatti, nella decisione impugnata era stato evidenziato l’iter logico seguito per escludere, nel caso concreto, la riconducibilità a un sottostante originario disegno criminoso dei reati contestati.
In particolare, il giudice aveva valorizzato la circostanza rilevabile dalla prospettazione del ricorrente, alla stregua della quale il medesimo si era trovato costretto alle omissioni ascrittegli per le gravissime difficoltà economiche, interpretando detta emergenza come implicita ma esaustiva dimostrazione della carenza della unicità e originarietà del programma criminoso “per essere le omissioni annuali conseguenti a determinazioni correlate alla considerazione della concreta e attuale situazione economica”.
Secondo il medesimo organo giudicante, ossia, l’occasionalità della condotta, generata da eventi non prevedibili ab origine, era ontologicamente incompatibile con l’istituto della continuazione.