La delibera comunale che fissa l’aliquota per il pagamento della Tasicon riferimento solo ad alcuni tipi di immobili, per esempio le abitazioni principali e gli immobili iscritti in catasto nella categoria D/1 esclusivamente però per quelli produttivi con destinazione «impianti di produzione idroelettrica», è da considerare illegittima.
E' la conclusione raggiunta nella prima pronuncia avente ad aggetto proprio l’applicazione del nuovo Tributo sui servizi comunali indivisibili (che scomparirà dal 2016), emessa dal TAR di Milano: la sentenza n. 1927del 2 settembre 2015.
Una società produttrice di energia, che in quanto iscritta in catasto nella categoria D/1 è stata colpita dalla Tasi relativamente alla categoria «altri immobili» per un ammontare pari al 78% del gettito complessivo del tributo, ha proposto ricorso contro un Comune della provincia di Sondrio, lamentando un’evidente disparità di trattamento rispetto a tutte le altre attività produttive.
I giudici amministrativi milanesi hanno accolto il ricorso muovendo dal presupposto impositivo dell'Imposta che potrebbe sfuggire visto l'acronimo Tasi. Essendo il tributo funzionale al finanziamento dei servizi indivisibili di un Comune, di cui possono beneficiare tutti coloro che posseggono/detengono un immobile ubicato su quel territorio, il Tribunale amministrativo ha ritenuto illegittimo far ricadere l'onere dell'imposta su una sola categoria catastale esonerando completamente, invece, una categoria di soggetti che comunque fruisce di tali servizi.
A nulla sono valse le argomentazioni difensive del Comune che ha richiamato la legge di Stabilità 2014, nella parte in cui consente la differenziazione delle aliquote Tasi in base al settore di attività, oltre che la possibilità di azzeramento dell’aliquota di base.