I sostituti d’imposta tenuti alla presentazione all’agenzia delle Entrate del modello 770/2015 devono tenere d’occhio la data del 21 settembre 2015, entro cui effettuare l’adempimento.
La data originaria – 31 luglio – è stata oggetto di spostamento, avvenuto con Dpcm del 28/7/2015, dopo le richieste delle categorie professionali, impegnate, alla fine di luglio, con altri numerosi adempimenti.
Il modello che certifica la corresponsione di somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte si suddivide in 770 ordinario e 770 semplificato: il modello ordinario va usato per indicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale, operazioni di natura finanziaria, indennità di esproprio, nonché ai versamenti effettuati, alle compensazioni operate e ai crediti di imposta utilizzati; quello semplificato per indicare i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai contribuenti ai quali, nel 2014, sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
E’ obbligatorio effettuare la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i software di compilazione e di controllo messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito.
Si può usare con il servizio telematico Fisconline nel caso in cui la dichiarazione riguardi un numero di soggetti non superiore a venti; in caso di superamento di tale limite, è necessario utilizzare Entratel. Chi è già abilitato a Entratel deve continuare ad avvalersi di questo canale.
Il termine del 21 settembre deve essere osservato anche dai sostituti di imposta che devono trasmettere le certificazioni uniche contenenti soltanto redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale).