Con parere n. prot. 155144 del 3 settembre 2015, il Ministero dello Sviluppo economico risponde ad una serie di quesiti pervenuti circa l'obbligo previsto dal Decreto legge n. 3/2015 (Investment Compact) relativo alla “certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili”, quale requisito fondamentale per il riconoscimento delle PMI innovative.
Il primo quesito a cui si è dato risposta è se, in caso di società con collegio sindacale che svolge la revisione legale dei conti ex art.2477 Codice civile, la relazione di questo organo possa valere come certificazione del bilancio, oppure se il collegio sindacale possa procedere a posteriori e produrre un documento separato ad hoc o, ancora, se la certificazione del bilancio debba essere effettuata da un soggetto terzo.
Il parere precisa che a prescindere dal tipo societario e dalla qualifica della stessa, il richiamo esplicito operato dal Dl 3/2015, riconduce tutte le Pmi innovative nell'ambito delle società soggette a certificazione di bilancio.
Il requisito della certificazione del bilancio, dunque, a prescindere dal tipo societario, comporta obbligatoriamente l'intervento di un revisore o società di revisione e tale intervento non può essere svolto dal collegio sindacale.
Alla domanda se sia sufficiente il deposito di un bilancio conforme alle scritture contabili o sia necessario proprio un bilancio certificato, che richiede un'analisi dettagliata e costante che raramente le Pmi e le start up innovative possono avere, il Mise risponde che anche in questo caso non ci si può discostare dall'interpretazione rigorosa della norma che richiede proprio la certificazione del bilancio e che si articola in tre paragrafi (identificazione del bilancio, identificazione dei principi di revisione di riferimento, giudizio sulla conformità del bilancio).
La certificazione del bilancio per le Pmi deve, poi, essere considerato un elemento essenziale per la fattispecie non solo in sede di iscrizione, ma per tutti gli esercizi in cui permane l'iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese.
Tale certificazione del bilancio non può avvenire ex post, rispetto all'approvazione dell'ultimo bilancio, essendo uno strumento di valutazione diretto proprio all'assemblea dei soci e parte integrante del bilancio stesso.
Da ultimo, il Mise specifica che la smart card utilizzata per firmare i documenti da inviare telematicamente deve essere quella del soggetto dichiarante/certificante, trattandosi di dichiarazioni sostitutive di atto notorio o autocertificazioni, che devono essere rese sotto la sua diretta responsabilità.