Le modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2015 rispetto alla fattispecie di false comunicazioni sociali hanno ampliato, innanzitutto, l’ambito di operatività dell’incriminazione di specie, avendo comportato l’eliminazione dell’evento e delle soglie previste dal precedente testo dell’articolo 2622 del Codice civile, mantenendo, per contro, identico nella sostanza il profilo della condotta tipica.
La riforma da ultimo approvata, infatti, assume caratteristiche opposte a quelle generate dal Decreto legislativo n. 61/2002, che aveva, invece, ristretto gli orizzonti applicativi del reato tracciati nell’originario testo della disposizione del Codice civile.
In ogni caso, non vi è dubbio che tra la fattispecie previgente e quella di nuova configurazione sussiste un evidente rapporto di continuità normativa.
E’ quanto evidenziato dai giudici della Cassazione – sentenza n. 37570 depositata il 16 settembre 2015 – nell’ambito di una controversia in cui la Corte d’appello aveva assolto dal reato di falso in bilancio un amministratore di Srl che, nel bilancio infrannuale riepilogativo della situazione aziendale, aveva omesso di indicare i ricavi maturati dalla società nel corso dell’esercizio. A detta decisione, in particolare, si era opposto in sede di legittimità l’altro socio e amministratore della società, nella sua qualità di parte civile.