Notizia

Accertamento valido se il fisco dimostra la co - intestazione al contribuente

Pubblicato il 21 settembre 2015 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

A fini della validità dell'accertamento, è onere dell'ente impositore dare concreta dimostrazione che un conto corrente bancario di cui non sia provata l'intestazione al contribuente (nella specie, perché intestato agli stretti familiari), sia tuttavia riferibile a quest'ultimo.

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, con sentenza n. 18370 depositata il 18 settembre 2015, accogliendo il ricorso di un contribuente, che aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione alcuni importi a titolo di Irpef, Iva ed Irap.

Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale, il ricorrente lamentava l'assoluta carenza di motivazione in ordine ad un elemento fondamentale ai fini della validità dell'accertamento de quo, ovvero, la co – intestazione del conto interessato con la propria moglie e suocera.

Nell'accogliere la censura, la Cassazione ricorda innanzitutto che l'intestazione di conti bancari ai più stretti familiari del contribuente (come nel caso in esame), è suscettibile, in linea di principio, di integrare una valida presunzione di riferibilità di detti conti al contribuente medesimo. La prova contraria di tale riferibilità compete al contribuente.

Tutto ciò apre uno specifico thema probandum al contraddittorio delle parti che, nella fattispecie, non è stato affrontato dalla Ctr.

Nella sentenza impugnata infatti – ha precisato la Suprema Corte – i giudici tributari forniscono delle presunzioni (basate su indagini bancarie) senza tuttavia offrire alcuna possibilità al contribuente, di siffatta prova contraria, con riferimento, in particolare, ai conti intestati alla suocera.  

 


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).