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Ctr Milano. Notifica di un atto via Pec

Pubblicato il 21 settembre 2015 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

La notifica di un atto tramite Pec si considera perfezionata: per il mittente, con l’invio del documento al proprio gestore di posta, il quale rilascia apposita ricevuta di accettazione; per il destinatario, nel momento in cui il documento gli viene reso disponibile nella casella di posta elettronica (Ctr di Milano, sentenza 2015/30/2015).

I giudici di seconde cure, nel confermare la sentenza di primo grado, hanno ritenuto regolarmente effettuata la notifica dell’ufficio a mezzo Pec.

In effetti, l’articolo 6, comma 1, del D.Lgs 82/2005, stabilisce che “…con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le Pubbliche Amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell’invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano”.

In questi casi, la notificazione si intende perfezionata per il mittente, nel momento in cui riceve, dal proprio gestore di Pec, la ricevuta di accettazione del documento precedentemente inviato, mentre per il destinatario, nel momento in cui il documento è reso disponibile nella sua casella di posta elettronica.

Nel caso di specie, l’ufficio, a dimostrazione della regolarità della notifica effettuata all’indirizzo di posta certificata indicata dal ricorrente nel ricorso introduttivo, ha depositato la stampa delle ricevute di accettazione e consegna completa della Pec, dalle quali risultano il certificato di firma digitale del notificante, il certificato di firma del gestore di Pec e le informazioni richieste per il corpo del messaggio. Pertanto, la notifica è stata ritenuta regolarmente eseguita.

In ragione di ciò, i giudici di appello hanno confermato la non tempestività della costituzione in giudizio del contribuente in primo grado, in quanto effettuata ben oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego a mezzo Pec.


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