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Contenzioso. Le conseguenze della pronuncia della Cassazione

Pubblicato il 23 settembre 2015 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Ha prodotto effetti immediati su tutti i procedimenti in corso la sentenza n. 18448 della Corte di cassazione depositata lo scorso 18 settembre. Afferma che la nullità degli atti tributari non può essere rilevata dal giudice d'ufficio, poiché necessita di una specifica eccezione sollevata sin dal ricorso introduttivo proposto tempestivamente. Nel caso analizzato dalla Suprema corte in merito alla validità della sottoscrizione dell'atto impositivo, l'invalidità/annullabilità deve essere eccepita dal contribuente mediante impugnazione, attraverso la proposizione del ricorso nei modi e nei termini previsti. In difetto, il provvedimento tributario, pure se affetto da vizio di nullità, diviene definitivo e legittima l'Amministrazione alla riscossione coattiva dell'imposta. Sottoposta al giudizio

degli ermellini la contestata legittimità della sottoscrizione e la conseguente nullità del provvedimento a norma dell'art. 42 del D.P.R. 600/73.

 


 

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Scadenza del 17 novembre 2025
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Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

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Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).