Ha prodotto effetti immediati su tutti i procedimenti in corso la sentenza n. 18448 della Corte di cassazione depositata lo scorso 18 settembre. Afferma che la nullità degli atti tributari non può essere rilevata dal giudice d'ufficio, poiché necessita di una specifica eccezione sollevata sin dal ricorso introduttivo proposto tempestivamente. Nel caso analizzato dalla Suprema corte in merito alla validità della sottoscrizione dell'atto impositivo, l'invalidità/annullabilità deve essere eccepita dal contribuente mediante impugnazione, attraverso la proposizione del ricorso nei modi e nei termini previsti. In difetto, il provvedimento tributario, pure se affetto da vizio di nullità, diviene definitivo e legittima l'Amministrazione alla riscossione coattiva dell'imposta. Sottoposta al giudizio
degli ermellini la contestata legittimità della sottoscrizione e la conseguente nullità del provvedimento a norma dell'art. 42 del D.P.R. 600/73.