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Atti societari. Presentate le nuove massime dei notai del Triveneto

Pubblicato il 28 settembre 2015 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie ha presentato, nel corso di un convegno tenuto a Sarmeola di Rubano (PD) il 19 settembre 2015, i nuovi orientamenti in materia di atti societari, edizione 2015.

Tra le altre massime, si segnala la n. I.H.19, in materia di Srl e recesso, con la quale viene affermata la legittimità, come giusta causa di esclusione del socio ex articolo 2473 bis del Codice civile, quella ai sensi della quale il socio medesimo possa essere escluso qualora sia a sua volta una società e, senza il consenso dei restanti soci, muti per qualsiasi causa la propria compagine sociale, anche in esito a operazioni di changing control, ossia di scissione o fusione. Secondo i notai triveneti, tale clausola potrebbe essere introdotta in statuto a maggioranza.

Con altra massima, la n. H.G.35, viene trattato, nell'ambito delle operazioni sul capitale delle Spa, il tema del superamento della proporzione massima consentita tra azioni ordinarie e azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato o subordinato.

Secondo i notai, nel caso in cui il valore delle azioni senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato a particolari argomenti, ovvero con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, arrivi a superare la metà del capitale sociale per il verificarsi di eventi tipici e legali attinenti alla normale dinamica del rapporto sociale – quali recesso, annullamento di azioni del socio moroso, riduzione del capitale per perdite in presenza di azioni postergate, e via dicendo - non ricorre alcun obbligo di porre in essere operazioni che riconducano tale valore al di sotto del limite massimo previsto dall’articolo 2351, comma 2, del Codice civile.

Solo in presenza di eventuali successivi aumenti di capitale diverrà obbligatorio offrire in sottoscrizione esclusivamente azioni ordinarie fino a quando non sia stata ristabilita la proporzione minima di legge tra queste e quelle senza voto o con voto limitato o subordinato.

Per quel che riguarda le operazioni societarie nell'ambito di procedure concorsuali, la massima n. P.B.2 interviene in materia di determinazione del termine di scadenza degli effetti dell’articolo 182 sexsies della Legge fallimentare, nel caso di mancata omologa.

Nell'ipotesi, ossia, in cui alla domanda di concordato preventivo o di omologa di accordo di ristrutturazione non segua l’omologa a causa dell’inammissibilità della proposta, della sua revoca o del suo rigetto, si ritiene che l’effetto protettivo previsto dall’articolo 182 citato cessi dalla data di emanazione di uno dei suddetti provvedimenti di chiusura del procedimento.

La massima n. I.I.23, nell’ambito delle problematiche legate alle partecipazioni alle Srl e ai limiti al loro trasferimento, si occupa di prelazione e usufrutto affermando la legittimità dell’applicazione della clausola di prelazione anche alla cessione dell’usufrutto sulle partecipazioni, nonché della clausola statutaria che, nello stabilire il diritto di prelazione per il trasferimento della titolarità delle partecipazioni sociali, ne preveda l'estensione alle ipotesi di costituzione del diritto di usufrutto.

Per quel che concerne la costituzione di usufrutto, viene precisato che il diritto offerto agli altri soci dovrà avere le stesse caratteristiche di quello che si intende costituire a favore del terzo di modo che, in caso di usufrutto vitalizio, ai soci sarà offerto un usufrutto a termine commisurato alla vita di detto terzo.

Ai sensi di quanto si desume dalla massima n. I.I.31, inoltre, viene ritenuta ammissibile l’attribuzione di uno o più diritti particolari a tutti i soci di una Srl. Ciò, in considerazione del tenore letterale dell’articolo 2468, comma 3, del Codice civile, nonché dell’ampia autonomia statutaria riconosciuta post riforma al tipo sociale Srl.

In materia di casi particolari di fusione o scissione, la massima n. L.E.10 precisa che, nell’ipotesi di scissione asimmetrica, i soci che devono prestare il proprio consenso unanime sono i soli soci cui non siano assegnate partecipazioni in una o più società partecipanti alla scissione, siano esse la scissa o le beneficiarie.

Detto consenso - continuano i notai - può essere prestato sia al momento dell’approvazione del relativo progetto sia antecedentemente che successivamente a tale momento, purché prima della stipula dell’atto di scissione; inoltre, non è necessario che una scissione solo parzialmente asimmetrica sia approvata anche con il consenso di quei soci cui verranno assegnate partecipazioni in tutte le società risultanti dall’operazione.

Nel caso di scissione asimmetrica con facoltà di opzione proporzionale, poi, si ritiene non necessario che il consenso sia unanime (massima n. L.E.11).

I notai del Triveneto, infine, si sono occupati anche di società tra professionisti, con la massima n. Q.A.19, fornendo alcune precisazioni per quel che riguarda la maggioranza dei soci professionisti nella S.T.P.

Nel testo della massima viene affermata la legittimità che il numero di soci professionisti sia inferiore ai due terzi della compagine sociale ovvero che la partecipazione degli stessi al capitale sociale sia inferiore ai due terzi del medesimo.

Ciò, purché in ogni possibile decisione, considerando il metodo di approvazione concretamente adottato, ad essi spetti la maggioranza dei due terzi dei voti esercitabili.

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