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Decreto semplificazione: l’analisi dei CdL

Pubblicato il 07 ottobre 2015 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

Concircolare n. 19 del 6 ottobre 2015, la Fondazione Studi CdL ha analizzato il D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015, recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n.183.

La corposa circolare si occupa, nello specifico di:

  • razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato delle persone condisabilità;
  • razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • revisione del regime delle sanzioni;
  • dimissioni volontarie e risoluzione consensuale.

Il giudizio sul decreto è “complessivamente positivo”, anche se i consulenti evidenziano alcune criticità, prima fra tutte la nuova disciplina della convalida delle dimissioni che era già stata burocratizzata con la c.d. Riforma Fornero (Legge n. 92/2012) e che adesso verrà ulteriormente complicata.

Inmerito si evidenzia che la procedura non è ancora in vigore in quanto necessitadi emanazione di apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DecretoLegislativo n. 151/2015, il quale dovrà definire gli standard e le modalità ditrasmissione.


Nuovo apparato sanzionatorio in materia di lavoro

Interessante è, in questo contesto, la specifica riferita alle modifiche inerenti lesanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale e relativa al principio dilegalità per l'illecito amministrativo ex art. 1, Legge n. 689/1981, in forzadel quale “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non inforza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione dellaviolazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicanosoltanto nei casi e per i tempi in esse considerati".

Conseguentemente,la Fondazione ricorda che - data l’irretroattività della legge e il divieto diapplicazione dell'analogia in materia d’illeciti amministrativi – dovrà essereapplicata sempre la legge del tempo, anche se meno favorevole della disciplinaposteriore.

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