Notizia

Il controllo a distanza dei lavoratori analizzato dai CdL

Pubblicato il 09 ottobre 2015 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

A seguito della modifica dell’art. 4, Legge n. 300/1970, intervenuta con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha analizzato la nuova normativa con circolare n. 20 dell’8 ottobre 2015.


Il divieto assoluto

Sottolineala circolare che, nonostante il nuovo dettato normativo, sono ancora assolutamente vietati i controlli a distanza dei lavoratori che non abbiano finalità difensive, ovvero che non siano giustificati da esigenze organizzative e produttive, legate alla sicurezza del lavoro ed alla tutela del patrimonio aziendale.


L’impugnazione delle decisioni della DTL

Posto che permane l’obbligo di accordo sindacale o autorizzazione ministeriale, è scomparsa, dal nuovo art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, la possibilità di impugnare in via amministrativa le decisioni relative all’utilizzo di sistemi di controllo a distanza, che consentiva il ricorso al Ministero del Lavoro entro trenta giorni.

Nel silenzio della norma, i Consulenti ritengono che le istanze in materia vadano,quindi, rivolte al giudice.


Le eccezioni

L’autorizzazione preventiva è esclusa per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Evidenziala circolare che, in pratica, si tratta di una sorta di presunzione legale di ipotesi della più generale categoria delle esigenze organizzative e produttive,rispetto alle quali il legislatore ha previsto una deroga, eccezionale, al regime generale. L’eccezione è, tuttavia, limitata agli strumenti che servono al lavoratore per adempiere alle mansioni assegnate.


Le informazioni acquisite

Conclude la Fondazione ricordando che, ai sensi del nuovo testo dell’art. 4, le informazioni raccolte grazie ad un’installazione legittima di un impianto odella dotazione di strumenti concessa dalla legge, possono essere utilizzate per qualsiasi fine connesso al rapporto di lavoro, in primis per i rilievi di natura disciplinare. Tuttavia,è necessario che al lavoratore sia data adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e dell’effettuazione dei controlli, “nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003” (c.d. “Codice della privacy”).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...