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Trust. Sottrazione fraudolenta anche se il debito è annullato

Pubblicato il 09 ottobre 2015 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

Con sentenza n. 40534 depositata il 9 ottobre 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha confermato la condanna di un soggetto al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex art. 11 D.Lgs 74/2000, per aver costituito un trust con i propri beni, al fine di occultarli al fisco. Beni, in conseguenza di ciò, sequestrati. Condanna e sequestro confermati, nonostante la Commissione tributaria regionale avesse annullato gli accertamenti dei debiti tributari rispetto ai quali era stato contestato il reato.


L'annullamento provvisorio non fa venir meno la pretesa tributaria

Deve infatti rilevarsi – ha precisato la Suprema Corte – che le pronunce della Ctr, nonostante siano provvisoriamente esecutive, non fanno venir meno la pretesa tributaria, essendo ancora soggette ad impugnazione per Cassazione. Né emerge nel caso di specie, in base alla documentazione prodotta, che l'Agenzia delle entrate o Equitalia abbiano dichiarato l'insussistenza definitiva del debito, essendosi limitate a prendere atto delle sopra richiamate sentenze, che impediscono (ma solo al momento attuale) la riscossione. Accolta invece l'ultima censura del ricorrente relativa alla quantificazione dell'ammontare del sequestro.


Sequestro limitato alla riduzione fraudolenta del patrimonio


Ha infatti chiarito la Cassazione che, con riguardo al reato di cui all'art. 11 D.Lgs. 74/2000, il profitto va individuato non nell'ammontare del debito tributario rimasto inadempiuto ma, semmai, nella riduzione simulata e fraudolenta del patrimonio, su cui il fisco ha diritto di soddisfarsi, ovvero, nella somma di denaro la cui sottrazione all'erario viene perseguita, indipendentemente dall'esito favorevole o meno (attesa la struttura di pericolo della fattispecie). 

 

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