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Accertamento sintetico. Fisco dispensato da ulteriori prove

Pubblicato il 15 ottobre 2015 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

La Sezione tributaria civile della Cassazione, con la sentenza n. 20649depositata il 14 ottobre 2015, ha respinto il ricorso presentato da un contribuente avverso la statuizione di conferma di un avviso di accertamento ai fini Irpef emesso sulla base di una determinazione sintetica del reddito complessivo ex articolo 38, comma 4 del Dpr n. 600/73. Il ricorrente, in particolare, lamentava che la Ctr avesse omesso di affermare l’illegittimità dell’accertamento non avendo considerato l’intero reddito dichiarato da tutti i componenti del nucleo familiare, omettendo, ossia, di valutare la vendita della precedente abitazione e l’atto di concessione di un mutuo, nonché la capacità reddituale riferibile al coniuge, quale componente del nucleo familiare medesimo.


Non è necessario un riscontro analitico

Di diverso avviso i giudici di legittimità i quali, rilevando come la Commissione regionale avesse ritenuto l’accertamento adeguatamente motivato in quanto indicava, in modo chiaro e dettagliato, gli elementi posti a fondamento dell’accertamento induttivo, quando, per contro, il contribuente non aveva assolto all’onere probatorio sullo stesso gravante, hanno considerato detta valutazione – che peraltro non risultava nemmeno specificamente censurata sotto il profilo della congruità ed adeguatezza della motivazione – come conforme al consolidato orientamento secondo cui l’accertamento sintetico non deve essere preceduto dal riscontro analitico della congruenza e della verosimiglianza dei singoli cespiti di reddito dichiarati dal contribuente. Nel testo della decisione, la Suprema corte ha, quindi, precisato come, in presenza di dati certi ed incontestati, considerati indici di capacità contributiva, non è consentito pretendere una motivazione specifica dei criteri in concreto adottati per prevenire alle poste di reddito fissate in via sintetica nel cosiddetto redditometro, in quanto esse, proprio per fondarsi su parametri fissati in via generale, si sottraggono all’obbligo di motivazione.

Prossime scadenze

Calendario
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Scadenza del 16 novembre 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 novembre 2026
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a ottobre:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’a...

Scadenza del 16 novembre 2026
Ritenute alla fonte locazioni brevi

Versamento delle ritenute (21%) operate a ottobre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / ...