Con nota del 16 ottobre 2015, Confindustria ha approfondito e commentato alcuni punti dell’art. 21, D.Lgs. n. 151/2015, relativo a semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Le modifiche più significative interessano:
- elementi per il calcolo del premio in modalità telematica - modifica art. 28 DPR 30/06/1965;
- denuncia infortuni e malattie professionali - certificato medico - modifica art. 53 DPR 30/06/1965;
- obbligo rilascio del certificato medico - modifica art. 53 DPR 30/06/1965;
- comunicazione infortunio autorità di pubblica sicurezza - modifica art. 54 DPR 30/06/1965;
- abolizione obbligo di tenuta del registro infortuni.
Denuncia infortuni e malattia professionale
Evidenzia la nota che il decreto prevede, in caso di malattia professionale e di infortunio, l’invio del certificato medico all’INAIL, non più da parte del datore di lavoro ma direttamente dal medico certificatore. La disposizione estrometterebbe il datore di lavoro dalla procedura di denuncia di malattia professionale e, in questo modo, essendo l’Istituto già venuto a conoscenza di tutti gli elementi necessari, potrebbe addirittura prescindere dalla denuncia del datore di lavoro. Per Confindustria, i contenuti del certificato medico rappresentano per il datore di lavoro un elemento utile ai fini prevenzionali ed ai fini della difesa, sia in sede amministrativa che in giudizio e, quindi, la norma non viene vista in modo positivo.
Registro Infortuni
Viene, invece, vista positivamente la previsione relativa all’abolizione dell’obbligo della tenuta del registro infortuni, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Sottolinea la nota che, con l’introduzione di questa disposizione è, quindi, stata anticipata la soppressione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, già stabilita dal D.Lgs. n. 81/2008 e connessa alla prossima emanazione del decreto istitutivo del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP).