Notizia

Reddito lavoro dipendente. Rimborso chilometrico tassato se la distanza da casa è maggiore

Pubblicato il 02 novembre 2015 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

Con la risoluzione n. 92/E del 30 ottobre, l'Amministrazione finanziaria risponde ad un interpello sollevato da una compagnia di assicurazioni, i cui dipendenti sono soliti svolgere trasferte, utilizzando la propria vettura, anche fuori del territorio comunale. Si chiedeva di conoscere l'esatto trattamento fiscale da applicare ai rimborsi chilometrici erogati ai propri dipendenti, che fanno uso dell’autovettura personale per effettuare mansioni in trasferta.

La soluzione prospettata dall'Agenzia è in linea con i precedenti orientamenti di prassi e fa riferimento a quanto espressamente disciplinato dal Tuir. Secondo l'Agenzia, infatti, tutte le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per il lavoratore reddito di lavoro dipendente, salvo quanto stabilito dai commi 2 e seguenti dell’articolo 51 del Tuir.


Somme corrisposte per trasferte tassate in base alla distanza

Pertanto, secondo la risoluzione tutte le indennità corrisposte per le trasferte all'interno del comune concorrono a formare il reddito tassabile, mentre per le trasferte fuori del territorio comunale sono previsti tre diversi sistemi di tassazione in ragione del tipo di rimborso (analitico, forfetario o misto) scelto, e non è possibile individuare diversi sistemi di calcolo degli importi che non concorrono al reddito.

Le somme, dunque, corrisposte come indennità per prestazioni lavorative fuori dal comune sono esenti da imposizione a condizione che l'ammontare dell'indennità sia calcolato in base alle Tabelle ACI, tenuto conto del tipo di auto utilizzata e della distanza percorsa. A questo proposito si distinguono due casi:

  • nel caso in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria abitazione, la sede della missione risulti inferiore a quella calcolata partendo dalla sede di lavoro, il rimborso chilometrico ricevuto è da considerare non imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 5 del Tuir.
  • quando, invece, la distanza fra la residenza del dipendente e il luogo della missione è maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, la differenza, se rimborsata, dovrà essere considerata reddito imponibile ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir

Per l'esenzione dalla tassazione - conclude l'Agenzia - dunque, si riconferma la tesi del minor percorso svolto

.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 22 aprile 2025
Comunicazione 2024 “operazioni legate al turismo” soggetti trimestrali

Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2024 persone fisiche extraUE/UE/SEE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e sog...

Scadenza del 28 aprile 2025
Iva comunitaria Elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) / primo trimestre (soggett...

Scadenza del 30 aprile 2025
Imposta di bollo registri contabili 2024

Versamento dell’imposta di bollo, dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale / libro degli inventari) ...

Scadenza del 30 aprile 2025
Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del primo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico (...