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Start-up, per i requisiti vale il brevetto in corso di riconoscimento

Pubblicato il 04 novembre 2015 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

Con il parere 218430 del 29 ottobre 2015 il Mise risponde al quesito in materia di start-up relativamente alla parte in cui, fra i requisiti alternativi, si prevede che la start-up possa essere titolare della licenza d’uso su un brevetto in corso di riconoscimento (la società "madre" ha depositato domanda di brevetto ma lo stesso è in attesa di riconoscimento non essendo ancora trascorsi i 18 mesi previsti per la convalida).

Si premette che la start-up deve essere “sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un'invenzione industriale biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore"(art. 25 del DL 179/2012, comma 2, n. 3).

Il ministero ritiene, con una interpretazione di natura sistematico-teleologica, che le start-up (e per quanto compatibile le PMI) innovative titolari di licenza d’uso su un’invenzione oggetto di deposito, ma ancora non brevettata, verifichino la condizione di cui all’articolo 25, comma2, lett. h), numero 3 del DL 179/2012.

Il legislatore consente che anche il depositario ed il licenziatario, in quanto utilizzatori dell’opera dell’ingegno (il primo in proprio, il secondo per titolo derivativo) possano accedere al regime speciale delle start-up (e delle PMI) innovative, coesistendo le altre condizioni.

Con il parere 218415 del 29 ottobre 2015 il Mise risponde a quesito in materia di start-up e PMI innovative, relativamente alla parte in cui, fra i requisiti alternativi, si prevede che la start-up possa essere “titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore”.

Il ministero ritiene che il legislatore abbia inteso ampliare la platea dei soggetti legittimati, ricomprendendo tra i titolari dei diritti, oltre a colui il quale sia autore del programma, il soggetto (persona fisica o giuridica) che sia titolare dei diritti esclusivi di sfruttamento economico del software. A supporto della tesi la normativa regolamentare di dettaglio, ad integrazione del dettato legislativo, che chiarisce e conferma che titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica può essere certamente l'autore, ma anche un soggetto diverso dall'autore.

 

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