Notizia

Agli immobili non assegnati delle cooperative edilizie non si applica l'Imu

Pubblicato il 06 novembre 2015 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

Il Dipartimento delle Finanze, nella risoluzione n. 9 del 5 novembre 2015, avvalendosi della giurisprudenza e della prassi, spiega che le cooperative edilizie ai fini dell'esenzione Imu relativamente agli alloggi costruiti, anche avvalendosi di imprese appaltatrici, per i propri soci ma ancora non assegnati sono equiparate alle imprese costruttrici. E le assegnazioni “rilevano come cessioni di beni” e realizzano “un trasferimento della proprietà a titolo oneroso”.

Pertanto, ai suddetti alloggi si applica l'agevolazione dell’esenzione dall’Imu propria delle imprese costruttrici: “A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati” (art. 13, comma 9-bis, del Dl n.201/2011 e successive modificazioni).

L’inquadramento giuridico della fattispecie in esame vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili (TASI), in particolare per quanto concerne l’individuazione dell’aliquota applicabile agli immobili in questione.

Con la risoluzione n. 10 del 5 novembre 2015 il Dipartimento delle Finanze fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’esenzione dall’IMU e all’applicazione della TASI per i pensionati iscritti all’AIRE, aventi diritto all’applicazione del trattamento di favore, se proprietari di più immobili in Italia.

Si chiarisce il criterio per stabilire quale immobile debba essere considerato direttamente adibito ad abitazione principale:

  • il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale (le altre vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale);
  • il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato (si può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma).

La scelta da parte del pensionato all’estero deve essere effettuata attraverso la presentazione della dichiarazione (vale anche ai fini Tasi) di cui al D. M. 30 ottobre 2012, in cui il proprietario dell’alloggio deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 22 aprile 2025
Comunicazione 2024 “operazioni legate al turismo” soggetti trimestrali

Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2024 persone fisiche extraUE/UE/SEE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e sog...

Scadenza del 28 aprile 2025
Iva comunitaria Elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) / primo trimestre (soggett...

Scadenza del 30 aprile 2025
Imposta di bollo registri contabili 2024

Versamento dell’imposta di bollo, dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale / libro degli inventari) ...

Scadenza del 30 aprile 2025
Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del primo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico (...