Notizia

I dirigenti sono decaduti ma gli atti restano validi

Pubblicato il 10 novembre 2015 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

Sono validi gli atti dell'agenzia delle Entrate sottoscritti dai dirigenti decaduti se la delega di firma presenta l’indicazione precisa del funzionario incaricato.  È con tre diverse pronunce – sentenze 22800, 22803, 22810 depositate il 9 novembre 2015 - che la Cassazione dirime il contenzioso nato tra contribuenti e Fisco, conseguenza della sentenza n. 37/2015 della Consulta.


Opera una dicotomia tra legittimità del conferimento e degli atti


La Corte affronta l'argomento separando la parte che riguarda la legittimità del conferimento dell'incarico dirigenziale dalla questione, questa sì che rileva, relativa alla legittimità degli atti firmati da tali funzionari, poi decaduti: “non assume rilievo l’eventuale illegittimità del conferimento d’incarico (finanche temporaneo) al capo dell’ufficio siccome avvenuto in dipendenza di una norma regolamentare illegittima o, per quanto rileva, di una norma di legge dichiarata incostituzionale”, sentenza n. 22810/2015.


Nullo l'atto se la delega è in bianco

Ma la delega di firma non può essere una “delega in bianco” (sentenza 22803/2015 e 22800/2015), cioè con l“indicazione della sola qualifica professionale del dirigente destinatario della delega, senza alcun riferimento nominativo alla generalità di chi effettivamente rivesta tale qualifica”. Deve necessariamente, pena la nullità, riportare l’indicazione precisa del funzionario che deve firmare. Più precisamente la sentenza 22803/2015 ribadisce che la delega per la sottoscrizione degli atti rilasciata dal capo ufficio è legittima solo se indica: il nome del funzionario delegato, il motivo del conferimento della delega e la validità del provvedimento.


Un "aiutino" al contribuente

La sentenza n. 22803/2015 ricorda che, quando il contribuente eccepisce la potenziale illegittimità della sottoscrizione, l'onere della prova circa la legittimità della stessa spetta all’ente impositore. È da qui che ai contribuenti, dunque, conviene partire - l’eventuale illegittimità deve essere sollevata nel primo ricorso e non durante il contenzioso - per contrastare l'atto.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 22 aprile 2025
Comunicazione 2024 “operazioni legate al turismo” soggetti trimestrali

Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2024 persone fisiche extraUE/UE/SEE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e sog...

Scadenza del 28 aprile 2025
Iva comunitaria Elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) / primo trimestre (soggett...

Scadenza del 30 aprile 2025
Imposta di bollo registri contabili 2024

Versamento dell’imposta di bollo, dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale / libro degli inventari) ...

Scadenza del 30 aprile 2025
Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del primo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico (...