I soggetti che esercitano “prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione” non sono tenuti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi.
Lo ufficializza il decreto 27 ottobre 2015 del Mef, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 263 dell'11 novembre 2015. Il decreto attua la disposizione di cui all'articolo 7 del Dlgs n. 42/2015, che demandava ad un provvedimento ministeriale, appunto, l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio dell'impresa, arte o professione.
Esonero scontrino per i rapporti B2C
Analogamente alla dispensa dall'obbligo di emissione della fattura, già prevista per le suddette prestazioni, è ora sancito che per le prestazioni di servizi rese con mezzi elettronici, oltre che per le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, rese nell'ambito di rapporti “business to consumer”, non sussiste alcun obbligo di documentazione fiscale, a meno che non sia il committente stesso a richiedere l'emissione della fattura al momento dell'effettuazione dell'operazione. L'esonero ha efficacia retroattiva e vale per tutte le prestazioni a decorrere al 1° gennaio 2015.