È possibile l’istituzione di una start-up innovativa se questa è stata costituita a seguito di affitto d’azienda. Questo è quanto affermato dal Ministero dello Sviluppo Economico in risposta ad una specifica domanda.
Con la Legge 221/2012, che ha convertito il D.L. Crescita 2.0, viene introdotta per la prima volta nell’ordinamento del nostro Paese la definizione di nuova impresa innovativa, la startup innovativa: per questo tipo di impresa viene predisposto un quadro di riferimento articolato e organico a livello nazionale che interviene su materie differenti come la semplificazione amministrativa, il mercato del lavoro, le agevolazioni fiscali e il diritto fallimentare.
Con il parere (prot. n. 155183 del 3 settembre 2015) è stato posto un quesito al MISE inerente il caso delle start-up innovative e l’affitto d’azienda o ramo d’azienda. In particolare, la normativa di riferimento (art. 25, comma 2, lett. g), del D.L. n. 179/2012) afferma che non è possibile la costituzione di una start-up innovativa se questa è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. Non è mai preso in considerazione l’istituto dell’affitto del ramo di azienda e questo potrebbe voler significare, secondo l’istante, che in tale situazione la Start-up innovativa sia attuabile.