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Start up innovative per l’affitto d’azienda

Pubblicato il 19 novembre 2015 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

È possibile l’istituzione di una start-up innovativa se questa è stata costituita a seguito di affitto d’azienda. Questo è quanto affermato dal Ministero dello Sviluppo Economico in risposta ad una specifica domanda.


Con la Legge 221/2012, che ha convertito il D.L. Crescita 2.0, viene introdotta per la prima volta nell’ordinamento del nostro Paese la definizione di nuova impresa innovativa, la startup innovativa: per questo tipo di impresa viene predisposto un quadro di riferimento articolato e organico a livello nazionale che interviene su materie differenti come la semplificazione amministrativa, il mercato del lavoro, le agevolazioni fiscali e il diritto fallimentare.


Con il parere (prot. n. 155183 del 3 settembre 2015) è stato posto un quesito al MISE inerente il caso delle start-up innovative e l’affitto d’azienda o ramo d’azienda. In particolare, la normativa di riferimento (art. 25, comma 2, lett. g), del D.L. n. 179/2012) afferma che non è possibile la costituzione di una start-up innovativa se questa è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. Non è mai preso in considerazione l’istituto dell’affitto del ramo di azienda e questo potrebbe voler significare, secondo l’istante, che in tale situazione la Start-up innovativa sia attuabile.

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Scadenza del 30 luglio 2025
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Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...