Il contribuente può contrastare l’accertamento da “redditometro” dimostrando che gli investimenti sono stati realizzati grazie a disinvestimenti e al Tfr. È quanto emerge dalla sentenza 10 novembre 2015, n. 22944, della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria. Gli ermellini hanno rigettato un ricorso dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di una controversia scaturita dalla notifica di un accertamento a fini IRPEF a seguito di rettifica in aumento, con metodo sintetico, del reddito imponibile.
La CTR annullava la ripresa poiché, a suo giudizio, il contribuente aveva dimostrato che gli investimenti considerati dall’Ufficio erano il frutto di disinvestimenti e di erogazione di somme per indennità di fine rapporto, e non era necessaria la prova rigorosa della destinazione di tali disponibilità agli investimenti. Approdata in Cassazione, la causa si è risolta definitivamente a favore del contribuente.