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Depenalizzazione: reato di omesso versamento delle ritenute solo sopra i 10mila euro

Pubblicato il 16 novembre 2015 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

Il Consiglio dei Ministri n. 90, il 13 novembre 2015 ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizione in materia di depenalizzazione a norma dell’articolo 2, comma 2, della Legge n. 67 del 28 aprile 2014.


L’obiettivo della riforma è quello di trasformare alcuni reati di lieve entità in illeciti amministrativi:


  • per rendere più effettiva ed incisiva la sanzione;
  • per deflazionare il sistema processuale penale.

Nello schema del decreto è prevista, tra le altre cose, anche la depenalizzazione del reato di omesso versamento delle somme trattenute dal datore di lavoro come contribuiti previdenziali e assistenziali e a titolo di sostituto di imposta, ove l’importo non superi euro 10 mila annui.


Il Decreto prevedrebbe, inoltre, la non punibilità del datore di lavoro, nemmeno sul piano amministrativo, nel caso in cui lo stesso provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.


La nuova sanzione amministrativa dovrebbe andare da 10.000 a 50.000 euro.

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Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

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Scadenza del 16 marzo 2026
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Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).