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Computo nella Gestione Separata INPS

Pubblicato il 19 novembre 2015 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

L’INPS, con circolare n. 184 del 18 novembre 2015, ha fornito un riepilogo e ulteriori chiarimenti sulla facoltà di computo prevista dall’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, in forza del quale gli iscritti alla Gestione Separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla Legge n. 233/1990, hanno facoltà di chiedere nell’ambito della Gestione Separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della Legge n.335/1995.


Gli argomenti oggetto di approfondimento sono:

  • modalità e condizioni di esercizio della facoltà di computo;
  • periodi di contribuzione computabili;
  • prestazioni conseguibili con il computo e relativo regime normativo;
  • sistema di calcolo e misura del trattamento;
  • valorizzazione dei periodi contributivi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico conseguito in gestione separata col computo.

Prestazioni conseguibili

Per quanto concerne i trattamenti conseguibili, l’INPS ha chiarito che il computo può essere utile ai fini del diritto e della misura delle seguenti prestazioni pensionistiche:


  • pensione di vecchiaia;
  • pensione anticipata;
  • pensione di inabilità;
  • assegno ordinario di invalidità;
  • pensione indiretta ai superstiti;
  • pensione supplementare.

La prestazione ottenuta soggiace alla normativa prevista per i trattamenti erogati nella Gestione Separata.


Calcolo e misura del trattamento

Con l’esercizio della facoltà di computo il trattamento pensionistico viene liquidato nell’ambito della Gestione Separata e, quindi, calcolato interamente con il sistema contributivo, fermo restando che, ai fini della determinazione del montante individuale per i periodi anteriori o successivi al 1996, devono trovare applicazione le aliquote di computo delle singole gestioni di appartenenza.                                                                                                       

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