Confindustria, con circolare del 17 novembre 2015, ha evidenziato che la circolare INPS n. 178/2015, relativa all’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015, ha lasciato aperte diverse questioni rilevanti.
In particolare per Confindustria andava chiarito:
- se, in caso di trasformazione da tempo determinato o assunzione nei termini di legge di un precedente contratto a tempo determinato, sia possibile il recupero del contributo aggiuntivo 1,40% versato per i contratti a tempo determinato;
- se sia oggetto di esonero il contributo integrativo ASpI dello 0,30% devolvibile alla formazione (anche tramite i fondi interprofessionali);
- se il contributo dello 0,50% ex art. 3, Legge n. 297/1982, sia oggetto di esonero in analogia a quanto indicato per la decontribuzione, e quindi non deve essere recuperato sul TFR dei lavoratori;
- se l'esonero sia al netto delle misure compensative (0,28% e contributo al Fondi di garanzia) per i lavoratori che destinano il TFR a previdenza complementare o all'INPS;
- • se per documentare l'inoccupazione a tempo indeterminato da più di sei mesi serva un’autocertificazione del lavoratore o una dichiarazione di inoccupazione certificata dei Centri per l'impiego;
- se sia causa ostativa all'esonero la presenza in azienda di un contratto di solidarietà (a tal proposito viene ricordato che la Legge n. 92/2012 vieta la fruizione degli incentivi contributivi alle assunzioni in caso di sospensioni dall'orario di lavoro, come è ad esempio la CIGS);
- se l'esonero sia ammesso per le assunzioni di pensionati;
- se non si abbia diritto all'esonero nel caso in cui l'azienda che assume faccia parte di un gruppo di imprese in cui un'altra abbia già fruito dell'esonero per lo stesso lavoratore;
- se in caso di operazioni societarie ex art. 2112 c.c. l'azienda cessionaria abbia diritto a fruire dell'esonero di cui stava fruendo la cedente.