Con parere n. 4 del 2 dicembre 2015, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, ha evidenziato che con il provvedimento n. 456 del 30 luglio 2015, il Garante per la protezione dei dati personali si è occupato delle modalità da seguire nella gestione dell’account di posta elettronica aziendale.
I Consulenti sottolineano che il Garante, nel suddetto provvedimento, dopo aver esposto le proprie considerazioni, ha stabilito che, con riferimento ai trattamenti effettuati sulla posta elettronica aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro, gli account riconducibili a persone identificate o identificabili debbano essere rimossi previa disattivazione degli stessi, con contestuale adozione di sistemi automatici volti a informare i terzi ed a fornire indirizzi alternativi ove proseguire le comunicazioni con l’azienda.
Quindi per garantire la riservatezza dell’ex dipendente non è sufficiente il ricorso al sistema del c.d.reindirizzo automatico delle missive da account aziendale del dipendente non più in forza ad altroaccount operativo, ma è obbligatoria la disattivazione della mail aziendale in precedenza assegnata allo stesso nell'ambito del rapporto di lavoro.