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Crediti, rinunce dei soci da quantificare

Pubblicato il 09 dicembre 2015 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

Dal 2016 le rinunce ai crediti vantati dai soci verso la partecipata dovranno essere formalizzate con maggiore attenzione, dovendo riportare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il valore fiscalmente riconosciuto. In caso contrario (anche per semplice dimenticanza), la società partecipata dovrà considerare imponibile l’intero importo della sopravvenienza attiva emergente dalla rinuncia. Va osservato che, per effetto dell’articolo 13 del decreto internazionalizzazione (Dlgs 147/2015) dal periodo d’imposta 2016 la rinuncia «si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale» (nuovo comma 4-bis dell’articolo 88 Tuir). Conseguentemente, quest’ultima somma perde la sua “tradizionale” neutralità fiscale, divenendo imponibile per la società partecipata. Nel caso in cui il socio si dimenticasse di comunicare alla partecipata al momento della rinuncia, , con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (prevedendone l’invio tramite Pec o altro sistema che possa garantire la data certa), il valore fiscale del proprio credito, quest’ultimo deve essere assunto dalla partecipata stessa in misura pari a zero, con conseguente integrale tassazione della sopravvenienza attiva emergente dalla rinuncia. Poiché, sulla base dei principi contabili (Oic 28), questa rinuncia viene generalmente allocata nell’ambito del patrimonio netto della società partecipata, all’assenza dell’importo nel conto economico deve conseguire una variazione in aumento in Unico. Per le rinunce effettuate (con data certa) nel periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015 le nuove formalità non sono necessarie, e la sopravvenienza attiva sorta in capo alla partecipata non è fiscalmente rilevante, a prescindere dal costo fiscalmente riconosciuto del credito presso il socio.

Trattamento analogo a quello qui descritto si verifica nelle operazioni di conversione del credito in partecipazione, a prescindere dalla modalità eseguita per originare tale “trasformazione” (ad esempio, la sottoscrizione dell’aumento di capitale mediante compensazione).

 

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