Con il decreto legislativo 159/20 la Pec entra di diritto nella riscossione e nel contenzioso tributario. In particolare, per quanto riguarda la riscossione, la notifica degli atti per imprese e professionisti sarà solo via Pec e dal 1°giugno 2016 viene introdotta una nuova procedura nei casi in cui la Pec (obbligatoria) sia invalida o non attiva. La disposizione di cui all'articolo 14 del decreto stabilisce un doppio binario definito in base alla tipologia di destinatario dell'atto; in particolare le notifiche delle cartelle esattoriali in caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in Albi o elenchi, avvengono esclusivamente con modalità telematiche.
Invece, per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, occorre l'espressa richiesta del contribuente essendo prevista la facoltatività di ricezione delle cartelle esattoriali attraverso la mail certificata rispetto a quella cartacea. Diverse sono le modalità attraverso le quali l'Agente della riscossione acquisisce gli indirizzi di posta elettronica certificata.
In particolare per imprese e professionisti per i quali si prevede, quale fonte, l'elenco denominato indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata (Ini-Pec), istituito dall'articolo 6 bis del Codice dell'amministrazione digitale (Cad); infatti si stabilisce che la notifica deve avvenire «esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec)».