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Ue, ampliati Ruling transfrontalieri e accordi sui prezzi di trasferimento

Pubblicato il 21 dicembre 2015 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

E' stata pubblicata, sulla “Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea” del 18 dicembre 2015, la direttiva 2015/2376 del Consiglio Ue datata 8 dicembre 2015 sui ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Reca la modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

È stabilito che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 31 dicembre 2016 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva in argomento, che dovrà essere applicata a decorrere dal 1° gennaio 2017.

La direttiva allarga la definizione di ruling preventivo transfrontaliero e di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento a molte operazioni: agli accordi preventivi unilaterali, bilaterali e multilaterali sui prezzi di trasferimento; alle decisioni che determinano l’esistenza o l’assenza di una stabile organizzazione oppure di fatti con un impatto potenziale sulla base imponibile di una stabile organizzazione; agli accordi sulla base di valutazione per l'ammortamento di un bene in uno Stato membro acquistato da una società di un gruppo in un’altra giurisdizione.

Lo scambio automatico obbligatorio:

  • riguarda ruling emanati o modificati nel periodo che ha inizio cinque anni prima del 1° gennaio 2017;
  • nel caso in cui i ruling siano emanati, modificati o rinnovati tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013, la comunicazione avviene a condizione che fossero ancora validi al 1° gennaio 2014.

Prossime scadenze

Calendario
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Contributo eccellenze settore gastronomico agroalimentare

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Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 16 maggio 2024
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Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).