E' stata pubblicata, sulla “Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea” del 18 dicembre 2015, la direttiva 2015/2376 del Consiglio Ue datata 8 dicembre 2015 sui ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Reca la modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
È stabilito che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 31 dicembre 2016 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva in argomento, che dovrà essere applicata a decorrere dal 1° gennaio 2017.
La direttiva allarga la definizione di ruling preventivo transfrontaliero e di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento a molte operazioni: agli accordi preventivi unilaterali, bilaterali e multilaterali sui prezzi di trasferimento; alle decisioni che determinano l’esistenza o l’assenza di una stabile organizzazione oppure di fatti con un impatto potenziale sulla base imponibile di una stabile organizzazione; agli accordi sulla base di valutazione per l'ammortamento di un bene in uno Stato membro acquistato da una società di un gruppo in un’altra giurisdizione.
Lo scambio automatico obbligatorio:
- riguarda ruling emanati o modificati nel periodo che ha inizio cinque anni prima del 1° gennaio 2017;
- nel caso in cui i ruling siano emanati, modificati o rinnovati tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013, la comunicazione avviene a condizione che fossero ancora validi al 1° gennaio 2014.