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Ue, ampliati Ruling transfrontalieri e accordi sui prezzi di trasferimento

Pubblicato il 21 dicembre 2015 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

E' stata pubblicata, sulla “Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea” del 18 dicembre 2015, la direttiva 2015/2376 del Consiglio Ue datata 8 dicembre 2015 sui ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Reca la modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

È stabilito che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 31 dicembre 2016 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva in argomento, che dovrà essere applicata a decorrere dal 1° gennaio 2017.

La direttiva allarga la definizione di ruling preventivo transfrontaliero e di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento a molte operazioni: agli accordi preventivi unilaterali, bilaterali e multilaterali sui prezzi di trasferimento; alle decisioni che determinano l’esistenza o l’assenza di una stabile organizzazione oppure di fatti con un impatto potenziale sulla base imponibile di una stabile organizzazione; agli accordi sulla base di valutazione per l'ammortamento di un bene in uno Stato membro acquistato da una società di un gruppo in un’altra giurisdizione.

Lo scambio automatico obbligatorio:

  • riguarda ruling emanati o modificati nel periodo che ha inizio cinque anni prima del 1° gennaio 2017;
  • nel caso in cui i ruling siano emanati, modificati o rinnovati tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013, la comunicazione avviene a condizione che fossero ancora validi al 1° gennaio 2014.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).