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Apprendistato professionalizzante e obblighi contributivi

Pubblicato il 11 gennaio 2016 3A COMMERCIALISTI ASSOCIATI


Con messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016, l’Inps ha illustrato, a seguito dell’entrata in vigore del Testo Unico degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 148/2015), i profili contributivi connessi alle nuove misure di finanziamento della Cassa integrazione, con riferimento a quelli relativi agli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante.



Una delle principali novità è l’estensione della platea di beneficiari delle integrazioni salariali ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante che corrispondano a determinati requisiti.



Nel messaggio, inoltre, si chiarisce che per gli apprendisti la misura della contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione è allineata a quella del personale con qualifica di operaio e, inoltre, per gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante, occupati presso aziende destinatarie della sola CIGS, l’aliquota di finanziamento dovuta dal periodo di paga "settembre 2015" è pari allo 0,90% (di cui 0,30% a carico dell’apprendista). Viene, inoltre, evidenziato che alla ripresa dell'attività lavorativa, a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

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