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Decadenza accertamenti: dal 2016 cambiano i termini

Pubblicato il 07 gennaio 2016 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

La Legge di Stabilità 2016 getta un colpo di spugna sulla disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi, in presenza di fatti aventi rilevanza penal-tributaria. La disciplina in questione era stata peraltro recentemente rivisitata dal Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in attuazione della delega contenuta nell’art. 8, comma 2 della Legge 11 marzo 2014, n. 23, che disponeva la revisione della disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi contenuta, rispettivamente, negli artt. 57, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e 43, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973.


Nella sostanza, la novità più significativa introdotta a regime la scorsa estate riguarda i termini entro i quali la denuncia per reati tributari deve essere presentata per determinare, quale diretta conseguenza, il raddoppio dei termini per l’attività accertatrice dell’Amministrazione finanziaria, termini ricondotti alla scadenza ordinaria di tale potere accertativo. A pochi mesi di distanza dalla citata revisione normativa, si registra un nuovo intervento del legislatore, questa volta nell’ambito della Legge di Stabilità 2016, che di fatto determina una vera e propria rivoluzione della disciplina della decadenza dei termini accertativi in ambito tributario

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...