Dal 1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi d‘imposta per i quali, alla predetta data sono ancora pendenti i termini per l’accertamento, entrano in vigore le nuove regole fissate dal legislatore per lo scomputo delle perdite pregresse in seguito ad di accertamento. L’intervento normativo si è reso necessario al fine di fornire una procedura univoca agli uffici dell’Amministrazione Finanziaria sull’argomento, visti i diversi comportamenti adottati in passato e visti i continui contrasti tra prassi e giurisprudenza. Sulla base della novità, l’Agenzia delle Entrate continuerà a emettere l’avviso di accertamento scomputando in ogni caso le eventuali perdite di periodo, mentre per lo scomputo delle perdite pregresse e ancora disponibili, occorre che il contribuente ne faccia esplicita richiesta entro i termini per il ricorso. In seguito alla presentazione dell’istanza, l’Amministrazione Finanziaria procederà al ricalcolo della maggiore imposta dovuta, della relativa sanzione e dei relativi interessi.