Notizia

Novità scomputo perdite fiscali

Pubblicato il 08 gennaio 2016 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

Dal 1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi d‘imposta per i quali, alla predetta data sono ancora pendenti i termini per l’accertamento, entrano in vigore le nuove regole fissate dal legislatore per lo scomputo delle perdite pregresse in seguito ad di accertamento. L’intervento normativo si è reso necessario al fine di fornire una procedura univoca agli uffici dell’Amministrazione Finanziaria sull’argomento, visti i diversi comportamenti adottati in passato e visti i continui contrasti tra prassi e giurisprudenza. Sulla base della novità, l’Agenzia delle Entrate continuerà a emettere l’avviso di accertamento scomputando in ogni caso le eventuali perdite di periodo, mentre per lo scomputo delle perdite pregresse e ancora disponibili, occorre che il contribuente ne faccia esplicita richiesta entro i termini per il ricorso. In seguito alla presentazione dell’istanza, l’Amministrazione Finanziaria procederà al ricalcolo della maggiore imposta dovuta, della relativa sanzione e dei relativi interessi.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...