Per le imprese in contabilità semplificata, la rivalutazione dei beni d’impresa è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto (art. 15 della Legge n. 342/2000), da conservare e da esibire all'Amministrazione finanziaria in caso di richiesta, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.
La legge di stabilità 2016 ha previsto la “riapertura dei termini” per effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa presenti nei bilanci 2014 e 2015, sia ai fini civilistici che fiscali.
Ambito oggettivo - Possono effettuare la rivalutazione i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio. Per effetto del rinvio all'articolo 15 della Legge n. 342 del 2000, sono, altresì, ammesse alla rivalutazione le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata. La rivalutazione può, quindi, essere effettuata dai soggetti in contabilità ordinaria e anche da quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilità. In tal caso, la rivalutazione va effettuata per i beni, acquisiti entro il 31 dicembre 2014, che risultano dal registro dei beni ammortizzabili.
Le imprese che si avvalgono della facoltà di non tenere il registro dei beni ammortizzabili, in quanto trasferiscono le indicazioni ivi previste nel registro degli acquisti ai fini IVA, potranno fornire la prova richiesta dalla legge attraverso le indicazioni effettuate su tale registro.