Nell’ipotesi di “frode carosello”, incombe sul cessionario l’onere di dimostrare di non essere stato a conoscenza del fatto che il fornitore del bene era diverso dalla società “cartiera” e, in difetto di siffatta prova, è legittimo da parte dell’Agenzia negare il diritto alla detrazione dell’Iva versata (Cassazione, sentenza 25829/2015).
L’oggetto della controversia riguarda l’indebita detrazione dell’Iva versata da una concessionaria di autovetture in relazione a fatture emesse da una serie di società “cartiere”, intendendosi per esse gli enti privi di sostanza economica coinvolti in meccanismi fraudolenti volti all’evasione dell’Iva attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti (“frodi carosello”).
Nel caso in esame, nulla questio circa la natura di mere cartiere delle società emittenti le fatture controllate dai militari della Guardia di Finanza, ampiamente dimostrata dal riscontro delle carenze di tipo strutturale delle società, dal sistematico omesso versamento dell’Iva e da dichiarazioni di parte dello stesso legale rappresentante di una di esse.
Nonostante ciò, il giudice d’appello ha dichiarato illegittimi gli avvisi di accertamento per il recupero dell’Iva detratta da parte del concessionario.
La Cassazione ha ritenuto determinante, per la soluzione della controversia, la dichiarazione del contribuente che ha negato qualsiasi coinvolgimento nella frode, in quanto i rapporti intrattenuti con i fornitori erano apparentemente regolari, considerato che i prezzi erano apparsi coincidenti con quelli normalmente praticati nel settore e il pagamento era avvenuto con modalità trasparenti.
Inoltre, l’Amministrazione non era stata in grado di fornire una prova idonea atta a dimostrare la “consapevole partecipazione” della società accertata alla “frode carosello”.
A parere dei giudici di legittimità, la sentenza impugnata è viziata da errori di diritto.
In primo luogo, come da consolidato orientamento, nell’ipotesi in cui è dimostrata l’esistenza di una frode carosello finalizzata all’evasione dell’Iva, “è irrilevante notare che le operazioni siano avvenute secondo un andamento apparentemente regolare”, perché, se così fosse, si andrebbe a eludere il problema giuridico connesso a tali tipi di meccanismi, consistente nell’individuazione degli indici rivelatori della frode e nel conseguente diniego al diritto alla detrazione dell’imposta a causa della consapevolezza del cessionario.