Il D.Lgs. n.151/2015 ha modificato le regole per il collocamento mirato dei lavoratori disabili, prorogando al 29 febbraio 2016 il termine di presentazione del prospetto informativo disabili la cui scadenza resta fissata al 31 gennaio di ogni anno. Le nuove norme, pur incidendo in modo significativo sulla decorrenza degli obblighi di assunzione, continuano a prevedere specifiche esclusioni dalla base occupazionale ed introducono, al contempo, un contributo esonerativo per i datori di lavoro che occupano personale addetto in particolari lavorazioni.
Nello specifico, si consente ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, di autocertificare l’esonero dall’obbligo per quanto concerne i medesimi addetti versando al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Una disposizione che sostituisce la precedente, non è interpretativa e non ha effetto retroattivo.
Pertanto, quanto richiesto dovrà essere versato, verificando l’eventuale obbligo, dai datori di lavoro che non hanno raggiunto la quota di assunzioni obbligatorie solo a decorrere dal primo gennaio 2016.