Notizia

Fallibilità: sull’imprenditore la prova contraria

Pubblicato il 16 gennaio 2016 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

In tema di procedimento fallimentare, spetta sempre a chi si qualifica piccolo imprenditore dimostrare il mancato superamento dei limiti per la fallibilità. La natura officiosa del procedimento fallimentare non elimina la necessità che sia la parte a fornire elementi di prova sul mancato superamento dei limiti dimensionali: il giudice non può, infatti, trasformarsi in organo ufficioso di ricerca della prova. È quanto emerge dalla sentenza 15 gennaio 2016, n. 625, della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione. (Nel respingere il ricorso prodotto da un imprenditore, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, gli ermellini osservano che, sebbene l’onere della prova del mancato superamento dei limiti di cui all’art. 1, R.D. 267/42, come novellato dal D.Lgs. 5/06, applicabile ratione temporis, sia stato posto espressamente a carico dell’imprenditore solo con il successivo D.Lgs. 169/07, con effetto dal 1° gennaio 2018, a tale emendamento si deve attribuire efficacia interpretativa di un principio implicito nella formula originaria, la quale poneva già come regola generale l’assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e come esclusione – cioè come fatto impeditivo, costituente un’eccezione in senso tecnico – la qualità di piccolo imprenditore, legalmente desumibile dal mancato raggiungimento dei presupposti dimensionali fissati dal legislatore). 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).