La sopravvenienza di nuovi elementi, da parte dell’Agenzia delle Entrate, legittima l’accertamento integrativo, qualora l’ufficio, successivamente all’accertamento originario, venga a conoscenza di elementi fattuali, probatoriamente rilevanti, sconosciuti al momento dell’emissione dell’avviso di accertamento originario.
È quanto precisato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 576 del 15 gennaio 2016.