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Liquidazione ordinaria – Novità del Dlgs. 192/2024 – Indicazione nei modelli Redditi 2026

Pubblicato il 21 febbraio 2026 Sole24Ore, Eutekne

I modelli REDDITI 2026, attualmente in bozza, recepiscono le novità in materia di liquidazione di società apportate dall'art. 18 del D.lgs. 192/2024 per le liquidazioni che hanno inizio successivamente al 31.12.2024.Considerando la posizione delle società di capitali, il modello REDDITI 2026 SC deve essere utilizzato per rendicontare sia il primo periodo di liquidazione iniziato dall'1.1.2025 o successivamente a tale data, sia un eventuale secondo e ultimo periodo di liquidazione conclusosi nel 2026: ad esempio, per una liquidazione iniziata l'1.2.2025 e chiusa il 31.3.2026, il modello deve essere utilizzato per entrambi i periodi 1.2.2025-31.12.2025 e 1.1.2026-31.3.2026(pur con indicazioni differenti a seconda delle casistiche).Venendo al dettaglio, nel Frontespizio, sezione "Altri dati", sono introdotti i campi “Liquidazione art. 18 del d.lgs. 192/24" e "Data chiusura liquidazione (art. 182 TUIR)".Le perdite dei periodi intermedi e quelle risultanti alla chiusura della dichiarazione, oggetto di carry back, devono essere gestite, in REDDITI SC, nei quadri RS e RN. Nel rigo RN4 di REDDITI SC è aggiunta la colonna 3A, in cui indicare l'ammontare delle perdite che residuano alla data di chiusura della liquidazione nell'ipotesi in cui la stessa si sia protratta per non più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio (art. 182 co. 3del TUIR).

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