La circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2026 n. 1 fornisce un inquadramento generale della disciplina relativa agli enti del Terzo settore, esaminando i criteri per definire la non commercialità delle attività di interesse generale e la qualificazione fiscale degli enti, le disposizioni specifiche per le varie categorie di ETS e i regimi fiscali agevolati. Particolarmente interessanti i chiarimenti sul regime forfetario per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale di cui all'art. 86 del D.lgs. 117/2017:
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possono applicarlo anche le ODV e le APS che assumono natura commerciale;
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per il primo anno di entrata in vigore del regime (periodo d'imposta successivo a quello in corso al31.12.2025), ODV e APS possono accedervi considerando non i ricavi realizzati nell'anno precedente, ma quelli che presume di realizzare nel 2026;
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nell'ambito del regime, plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi, interessi e proventi immobiliari (artt. 86, 88, 89 e 90 del TUIR) devono essere assoggettati a tassazione ordinaria senza concorrere al raggiungimento della soglia massima rilevante ai fini della permanenza nel regime (pari a 85.000,00 euro);
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vige l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura, salvo quanto previsto dal co. 9 dell'art. 86 del D.lgs. 117/2017 per le operazioni per le quali risultano debitori d'imposta.