Con la risposta a interpello n. 44 del 20.2.2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'obbligo di collegamento tra POS e strumenti di certificazione dei corrispettivi, ex art. 2 co. 3 del DLgs.127/2015, non sussiste per:
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un'attività di sala giochi, svolta tramite apparecchi automatici, da intrattenimento e divertimento, esonerata dalla trasmissione dei corrispettivi (art. 1 co. 1 lett. a) del DM10.5.2019);
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un'attività di bowling gestita mediante biglietteria automatizzata, in quanto i corrispettivi i cui dati sono già oggetto di trasmissione alla SIAE sono anch'essi esonerati dalla trasmissione.
Il chiarimento appare in linea con le indicazioni che l'Agenzia ha fornito in una Guida operativa e in alcune FAQ pubblicate negli scorsi giorni sul proprio sito istituzionale, secondo cui, fra l'altro:
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se il soggetto passivo utilizza un POS dedicato esclusivamente all'incasso dei pagamenti relativi a operazioni esonerate dall'emissione del documento commerciale (es. vendita di tabacchi, vendite per corrispondenza), l'obbligo di collegamento non sussiste, salvo che l’esercente decida comunque di emettere il documento su base volontaria;
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è possibile utilizzare un unico POS per i pagamenti derivanti da diverse attività; tuttavia, in caso di utilizzo sia per incassi relativi ad attività soggette a trasmissione dei corrispettivi, sia per incassi relativi ad attività esonerate, lo strumento di pagamento dovrà essere collegato a quello utilizzato per la certificazione fiscale.