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Cassazione. Incarico prematuro al patrocinante: per la Cassazione, è “inaccettabile”

Pubblicato il 27 gennaio 2016 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

È inammissibile il ricorso in Cassazione per difetto di procura, se questa non è specificamente rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza della Commissione regionale. È quanto ha deciso la Corte suprema con la sentenza n. 575/2016, censurando l’eccessiva “precocità” della procura speciale ai difensori apposta a margine dell’appello.


I giudici della Corte, attraverso un’interpretazione restrittiva delle norme in materia di procura alle liti (articolo 15, comma 3, D.Lgs. 546/1992, nonché – in quanto applicabili ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. richiamato – gli articoli 83, terzo comma, e 365 cpc), ai fini di una valida proposizione del ricorso per cassazione, richiedono non solo che la stessa non possa essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, salva l’ipotesi di suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ma è fondamentale che la stessa sia rilasciata successivamente alla pronuncia che si vuole impugnare.


La ratio di tale ultima prescrizione viene individuata dai giudici di legittimità nell’“esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa”. Per la stessa ragione, l’eventuale procura rilasciata ai fini del ricorso per cassazione, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve necessariamente fare specifico riferimento alla sentenza che si vuole impugnare (cfr Cassazione, sentenza n. 6000/2015).


I giudici di legittimità, inoltre, hanno specificato che l’ipotesi posta alla loro attenzione è quella di “inesistenza della procura ad litem” e tale vizio, oltre all’inammissibilità del ricorso per cassazione già menzionata, determina l’addebito degli oneri processuali a carico degli stessi difensori (e non in capo al ricorrente).


In tali casi, secondo i giudici, l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità, diversamente da quanto accade, invece, nelle ipotesi di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura “ad litem”, nel qual caso la parte rappresentata assume le vesti di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo.

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